A  seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
il  16 novembre  2007  sul  testo dell'ipotesi di accordo relativo al
CCNL  del  personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009   e   il   primo   biennio   economico  2006-2007  e  della
certificazione  positiva  resa  dalla  Corte dei conti il 28 novembre
2007   sull'attendibilita'   dei  costi  quantificati  per  l'accordo
medesimo   e   sulla   loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione  e  bilancio,  il  giorno  29 novembre  2007, alle ore
10,30, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
    nella  persona  del  Presidente  avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
    ed    i    rappresentanti   delle   seguenti   Confederazioni   e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
    Cgil (firmato);
    Cisl (firmato);
    Uil (firmato);
    Confsal (firmato);
    Cgu (firmato);
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
    FLC/CGIL (firmato);
    Cisl scuola (firmato);
    Uil scuola (firmato);
    SNALS-CONFSAL (firmato);
    FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato).
    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del
Comparto  scuola  per  il  quadriennio normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007.

CONTRATTO   COLLETTIVO  NAZIONALE  DEL  COMPARTO  SCUOLA  QUADRIENNIO
        GIURIDICO 2006-09 E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

Premessa
    Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme
di  fonte  negoziale  vigenti,  sia  che  si  tratti  di nuove che di
precedenti, queste ultime modificate o meno.
    Le  disposizioni  legislative,  anche  se eventualmente abrogate,
sono  da  considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora
esplicitamente   richiamate   nel  testo  che  segue,  come  previsto
dell'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001.
    La   presente   premessa   fa   parte  integrante  del  CCNL  qui
sottoscritto dalle parti.

                               Art. 1.

  Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

    1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio
giuridico  2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera
I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno
2007.  Il  personale  del  comparto  si  articola nelle seguenti aree
professionali:
      a) area della funzione docente;
      b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
    2.   Il   presente   contratto  concerne  il  periodo  1° gennaio
2006-31 dicembre  2009  per  la  parte normativa, ed e' valido dal 1°
gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
    3.   Gli   effetti   giuridici   decorrono   dal   giorno   della
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione  si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto   da   parte   dei   soggetti   negoziali   a  seguito  del
perfezionamento  delle  procedure  di  cui  all'art.  47  del decreto
legislativo  n.  165/2001.  Gli  istituti  a  contenuto  economico  e
normativo  con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro
trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
    4.  Il  presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di  anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con  lettera  raccomandata.  In  caso  di  disdetta,  le disposizioni
contrattuali  rimangono  in vigore fino a quando non siano sostituite
dal  successivo  contratto collettivo, fermo restando quanto previsto
dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
    5.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte economica del presente contratto, ai
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta la relativa indennita',
secondo  le  scadenze  previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio  1993.  Per  l'erogazione di detta indennita' si applica la
procedura  contrattuale  di  cui  agli  articoli 47  e 48 del decreto
legislativo n. 165/2001.
    6.  In  sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla
comparazione   tra   l'inflazione   programmata  e  quella  effettiva
intervenuta   nel  biennio  in  questione,  secondo  quanto  previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
    7.   Eventuali  sequenze  contrattuali  previste  nel  corpo  del
presente  CCNL  si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti
firmatarie del CCNL.
    8.  Per  quanto  concerne  il personale scolastico delle province
autonome  di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti
legislativi  24 luglio  1996,  n.  433  e  n.  434, quest'ultimo come
integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.